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IL QATAR E LE RISTABILITE RELAZIONI DIPLOMATICHE:LA RIPRESA VERSO LA COPPA 2022



Il bellissimo Museo d'arte islamica a Doha.


Roberta Adesso -

Necessaria una finestra su questa interessante Paese del Golfo dove ho passato molto tempo dal 2016 al 2018 e ne posso testimoniare lo sviluppo e vivacità e un'eccellente passione e attenzione per la cultura da parte della famigli Reale: Il Qatar è un Paese fortemente dinamico, in continua evoluzione economica, sociale e culturale. Tale dinamicità si è accentuata 2017 con il blocco economico attuato dai paesi vicini e trasformata tempestivamente in opportunità, di dover promuovere la propria autosufficienza in vari settori chiave, promuovendo e rafforzando proprie capacità produttive -

Oggi il Qatar rappresenta una grande opportunità per quelle aziende estere interessate a nuovi mercati.

Il reddito pro-capite del Qatar è oggi fra i più alti nella graduatoria mondiale con 91.483USD e le previsioni 2021 lo danno in ulteriore crescita a 93.489 USD. La crescita economica negli ultimi dieci anni ha assunto un andamento pressoché costante, segnando valori a due cifre fino al 2011, per poi posizionarsi dal 2012 al 2014 su un tasso annuo pari a circa il 4%.




Il contesto politico ed economico è stabile e il rischio Paese medio-basso.


L'economia del Qatar si caratterizza per una elevata dipendenza dal settore degli idrocarburi, che contribuisce alla formazione di quasi la metà del PIL nazionale. Questo elemento ha favorito altresì lo sviluppo di un'industria petrolchimica locale.

La composizione del PIL e livelli di crescita per settori economici: 

  • 45% Oil and Gas (+1%) 

  • 14% servizi finanziari (+10%) 

  • 12% costruzioni (+14%) 

  • 10% servizi governativi (+10%) 

  • 8% industria manifatturiera (+4%) 

  • 7% commercio e alberghi (+11%) 

  • 4% altro (di cui solo 0,1% agricoltura)

Il Governo ha effettuato nel corso degli ultimi anni ingenti investimenti nella diversificazione dell'economia qatarina, spostando l'attenzione dal settore oil&gas ai settori della produzione industriale downstream (petrolchimico, plastica, fertilizzanti, alluminio, acciaio, ecc.), alla realizzazione di grandi progetti in ambito edilizio/infrastrutturale, trasporti/logistica, al settore turistico (anche in vista dei Campionati mondiali di calcio del 2022) oltre che a quello dell'istruzione (università e parchi scientifici) e della salute (centri clinici e ospedalieri di eccellenza).

Ciononostante, il calo dei prezzi dell'oil&gas comporta anche per il Qatar una forte riduzione dei ricavi e quindi la necessità di un riesame della fattibilità economica di alcuni progetti. .. Sono stati ad esempio cancellati importanti progetti nel settore petrolchimico (Al Karaana complex gestito da QP/Shell e Al Sejeel gestito da QEWC) e il rinvio della realizzazione del tunnel sottomarino “Sharq Crossing scheme” (Doha Bay Crossing).


Il peggioramento del quadro finanziario nell'area del GCC ha determinato la decisione da parte dei paesi membri di introdurre l'IVA in tutta l'area GCC (per un valore ipotizzato del 5%), introdotta nel corso del 2019. Questa misura è stata invece procrastinata all’interno dell'Emirato del Qatar.


La dichiarazione di Al-Ula del 5 gennaio 2021 segna un nuovo inizio ed il ripristino di un graduale ritorno alla normalità tra il Qatar e i suoi vicini.

La strategia nazionale del Qatar è stata delineata dalla Qatar National Vision 2030. Tale programma ambisce a bilanciare la crescita economica del Paese con fattori sociali ed ambientali e poggia sui seguenti 4 pilastri: economico, sociale, umano ed ambientale.


Gli investimenti diretti esteri in Qatar sono disciplinati dalla Legge n. 1 del 2019 (“Qatar’s Investment Law regulating the investment of foreign capital in economic activities”). La Legge n. 1 del 2019 ha aperto agli stranieri la possibilità di investire direttamente nell’economia del Qatar in quasi tutti i settori economici. In altre parole viene meno l’obbligo di avere un socio locale nominalmente al 51% nelle società di capitali, come previsto dalla precedente Legge sugli Investimenti Esteri n. 13 del 2000, abrogata e superata dalla nuova normativa.


Ma attenzione: con il Regolamento 44 del 2020 non si prevede, tuttavia, che gli stranieri, al pari dei locali, possano costituire società in Qatar in modo automatico; sono infatti previste alcune limitazioni nonché delle procedure particolari, in primis uno studio di fattibilità. Nel Regolamento viene innanzitutto ribadito che l’investitore straniero può essere sia una persona fisica che una persona giuridica. Nel caso si tratti di una persona giuridica essa potrà operare, in Qatar, unicamente nei settori nei quali essa già opera nel paese di origine-

Il Regolamento 44 del 2020 costituisce una novità di assoluta rilevanza per il Qatar in quanto dà finalmente attuazione all’attesissima nuova Legge sugli Investimenti Esteri e apre, se non completamente, ma comunque in modo apparentemente consistente il mercato del Qatar agli investimenti esteri.


Forme Societarie

La legge societaria qatarina è la n. 11/2015 (“Commercial Companies Law”) la quale, sostituendo la precedente Commercial Companies Law (i.e. 5/2002), disciplina varie forme societarie, alcune delle quali, tuttavia, poco utilizzate e, in molte circostanze, non disponibili per gli stranieri.

  • le Limited Liabilities Companies (“LLC”);  (è quella abitualmente utilizzata dagli stranieri che vogliano costituire una presenza stabile in Qatar); le LLC presentano i seguenti requisiti:  capitale sociale minimo: non è richiesto un capitale sociale minimo (sebbene di prassi difficilmente di scenda sotto a un capitale minimo di 50.000 QAR);  numero di soci: da 1 a 50 (almeno 2, in ogni caso, se uno dei soci è straniero);  amministrazione: la LLC può essere gestita da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

  • le filiali (dette branch):  è abilitata a svolgere per conto della stessa le attività esercitate in patria anche se Qatar le branch non possono svolgere attività commerciali. Si noti bene che in Qatar le branch non possono svolgere attività commerciali, ma possono essere costituite, con autorizzazione del Ministero dell’Economia, solo per lo svolgimento di uno o più appalti pubblici. La costituzione di una branch, a differenza della partecipazione in una società locale, permette all’investitore estero di operare localmente tramite un’entità giuridica interamente di proprietà della casa madre e senza la presenza di soci/sponsor locali. Tuttavia, fa da contraltare la mancanza dello schermo della responsabilità limitata, con la conseguenza che di tutte le obbligazioni risponderà direttamente e pienamente la casa madre

  • gli uffici di rappresentanza: L’ufficio di rappresentanza è un ufficio stabile di una società straniera costituito in Qatar al fine di mera rappresentanza dei prodotti della casa madre. Esso non è autorizzato a svolgere alcuna attività commerciale né può ricevere compensi e/o pagamenti di alcuna natura.


PROCEDURE DOGANALI

La legge che regola le dogane, ossia l’importazione e l’esportazione delle merci in e dal Qatar, è la legge qatarina 40/2002. A norma di tale legge, l’importazione di qualsiasi bene in Qatar presuppone una specifica licenza ad importare nel Paese. Ogni persona (fisica o giuridica) che intenda importare prodotti in Qatar deve registrarsi nell’apposito registro degli importatori depositato presso la Camera di Commercio. Per potersi iscrivere deve essere soddisfatto il pre-requisito della cittadinanza qatarina, oppure, per quanto attiene alle società, queste devono essere detenute al 100% da cittadini qatarini. Gli stranieri e le società a capitale misto che vogliano iscriversi nel registro possono ottenere un permesso speciale dalla stessa Camera di Commercio. Il dazio di importazione in Qatar ammonta generalmente al 5% mentre alcune categorie come gli alcolici ed i tabacchi sono soggetti ad un dazio di importazione pari al 100% del loro valore commerciale.

A seguito del trattato di Muscat del 2001, tutti gli scambi fra Paesi GCC (Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar e Sultanato dell’Oman) sono esenti da dazi doganali sia in importazione che in esportazione. Inoltre, il Qatar è un membro dell’accordo di libero scambio pan-arabo del GAFTA


REGIME FISCALE

Con la legge 21 del 2009, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2010, i, è stata introdotta un’aliquota unica (flat tax) al 10% senza no tax area.

In breve nella legge 21/2009, all’articolo 3, sono elencati come redditi potenzialmente tassabili in Qatar i seguenti: 

  • redditi derivanti da attività condotte in Qatar; 

  • redditi derivanti da contratti completamente o parzialmente eseguiti in Qatar; 

  • redditi da immobili situati in Qatar; 

  • dividendi azionari derivanti da società qatarine; 

  • remunerazioni pagate alle case-madri per servizi prestati da rami d’azienda stabiliti in Qatar; 

  • redditi derivanti dall’utilizzo e dallo sfruttamento di risorse naturali presenti nel territorio dello Stato qatarino.

Particolarmente degno di nota, ai fini di questa analisi, è l’obbligo di ritenuta fiscale previsto all’articolo 11 comma 2 della citata normativa, ed imposto ai soggetti stabiliti in Qatar quando debbano effettuare pagamenti a favore di individui o società non fiscalmente residenti in Qatar. Detto obbligo di effettuare ritenute fiscali sulle somme dovute ai soggetti non residenti è pari al: 

5% sul lordo delle somme dovute come compensi per servizi tecnici o di consulenza, nonché su tutti i pagamenti per l’utilizzo di licenze relative a diritti di proprietà intellettuale o industriale (incluse le franchising fees) oppure 

7% dell’ammontare lordo relativo a compensi ottenuti in qualità di amministratori di società qatarine, attività di brokeraggio, interessi, commissioni o altri servizi svolti completamente o in parte in Qatar.

Quest’ultima previsione pone una serie di problematiche per tutte quelle società che, pur non registrate in Qatar, offrono servizi a vantaggio di società qatarine, oppure ricevono dalle stesse corrispettivi per licenze e/o servizi. Il rischio è quello di essere costrette a subire la trattenuta in Qatar senza poter poi scontare detta somma nel Paese ove le società sono residenti.

In Qatar non esistono le seguenti imposte:  imposta sul valore aggiunto;  ritenuta d’acconto;  tassazione sugli immobili;  tassa sulle donazioni;  tassa sulle successioni;  contributi sociali o altre imposte sulla salute. Il Qatar attualmente non presenta una regolamentazione relativa all’imposta sul Valore Aggiunto, che non risulta tra le imposte


SISTEMA GIURIDICO

L’ordinamento giuridico qatarino è un sistema misto, composto in parte da fonti legislative statali, in parte dal diritto islamico (sharia). Inoltre, una natura composita si ritrova anche all’interno delle fonti legislative statali, in quanto risentono, per alcuni versi, dell’influenza dei sistemi di civil law, e per altra parte dei sistemi anglosassoni di common law (in particolare nel settore real estate e del diritto di proprietà).

Per quanto riguarda il diritto civile, rimangono regolati dalla sharia i settori più “tradizionali”, ossia lo status personale, il diritto di famiglia ed il diritto delle successioni, mentre le materie del diritto delle obbligazioni, dei contratti, della società e del lavoro sono regolati dalla legge ordinaria.

Con riferimento al diritto penale, invece, tutti i crimini di maggiore gravità, quali gli omicidi, i rapimenti nonché tutti i reati commessi contro la sicurezza dello Stato (incluso il reato di terrorismo) sono regolati da leggi ordinarie, e rimangono disciplinati dalla sharia solo alcuni reati minori. Per quanto riguarda il sistema di amministrazione della giustizia, l’ordinamento qatarino prevede due gradi di giudizio.

Con riferimento al riconoscimento delle sentenze straniere, il Qatar non ha sottoscritto alcun accordo bilaterale con l’Italia, né con altri Paesi dell’Unione europea, relativamente al reciproco riconoscimento delle sentenze, mentre è firmatario della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri (riservandosi, tuttavia, di riconoscere unicamente i lodi emessi da corti arbitrali costituite in altri Stati contraenti la Convenzione di New York


PROCEDURE DI APPALTO


La legge No. 24/2015 La normativa qatarina regolante gli appalti pubblici è rappresentata dalla Legge n. 24 del 2015 (“Law Regulating Tenders and Bids”), la quale ha notevolmente riformato, nonché modernizzato, la precedente legge qatarina in materia.

Varie sono le tipologie di appalto previste nel qatarino


E infine c'è l'Appalto a chiamata diretta Allorquando le autorità siano consapevoli, per ragioni di monopolio o per esperienze pregresse, che solo una determinata azienda sia effettivamente in grado di fornire un determinato materiale o prodotto oppure svolgere un determinato servizio, la Commissione può concedere al ministero o all’entità statale che richiede il bene o il servizio la possibilità di procedere a chiamata diretta nei confronti di una azienda individuata


La nuova legge è maggiormente precisa anche per quello che concerne le garanzie finanziarie legate alla gara, il cui ammontare è stato standardizzato come segue:  per la fase dell’offerta è previsto un bid bond il cui valore non deve superare il 5% del valore complessivo della commessa;  dopo l’aggiudicazione la società vincitrice è tenuta a versare un performace bond di almeno il 10% del valore complessivo della commessa. La bondistica deve essere garantita da banche locali. In Qatar il sistema bancario si presenta solido e spesso le banche locali hanno istituti di riferimento in Italia/ Europa; pertanto le società non ancora consolidate in Qatar possono utilizzare banche italiane/europee in grado di fare da tramite con le loro controparti bancarie locali per l’emissione delle garanzie richieste.

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